Presupposti per l'attivazione Per gli enti locali e territoriali ed aziende speciali e consorzi: l'art 222 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce che, su richiesta dell'ente, il tesoriere conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria entro i limiti quantitativi indicati dalla legge relativamente alle diverse categorie di enti.
La richiesta deve essere corredata dalla deliberazione della giunta con cui l'ente ne accetta le condizioni.
Si tratta, pertanto, di un affidamento previsto dalla normativa e alla cui concessione il tesoriere è tenuto obbligatoriamente.
La deliberazione viene assunta di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e presuppone la possibilità di ricorrere all'anticipazione ogni volta che la situazione di cassa lo richieda.
Per tutti gli altri enti:l'anticipazione è regolamentata nella convenzione del servizio di tesoreria.
Limiti per gli Enti Locali e territoriali ed Aziende Speciali e Consorzienti locali
- comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane: l'anticipazione non può superare i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- regioni: l'anticipazione è regolata da apposite leggi regionali;
- aziende ospedaliere ed asl: l'anticipazione non può superare 1/12 del totale delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro;
- comunità montane: l'anticipazione non può superate i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi due titoli di entrata del bilancio;
- aziende speciali e consorzi: l'anticipazione non può superate i 3/12 delle entrate proprie.
Limiti quantitativi altri Enti
definiti nella convenzione del servizio.
Limiti Temporali
Durata: la scadenza non può superare l'anno solare (31/12 chiusura esercizio finanziario).
Modalità di utilizzo
L'utilizzo dell'anticipazione avviene in corrispondenza della emissione di mandati di pagamento di importo superiore alla giacenza di cassa o per la esecuzione, sempre per importi eccedenti alla giacenza di cassa, di pagamenti obbligatori, come delegazioni di pagamento notificate al tesoriere, o di eventuali incarichi conferiti dall'ente al tesoriere per il pagamento di spese ricorrenti.
Modalità di rientro
L'utilizzo dell'anticipazione deve essere ridotto, fino al rientro totale, in corrispondenza dei primi incassi che si verificano sul conto di tesoreria.
L'anticipazione di tesoreria è utilizzabile, per il suo importo, per tutta la durata dell'esercizio finanziario, l'utilizzo dell'anticipazione sarà sempre contenuto nell'ammontare delle entrate ancora da realizzare al netto dei pagamenti da effettuare.
Modalità di gestione
In ordine agli aspetti gestionali, occorre distinguere le concessioni di anticipazioni ad enti soggetti al sistema di tesoreria unica da quelle erogate a favore di enti non sottoposti a tale regime.
- Enti non soggetti al sistema di tesoreria unica: l'anticipazione può essere gestita come scoperto di conto corrente acceso per la gestione del conto di tesoreria; i pagamenti eccedenti le riscossioni provocano automaticamente uno scoperto corrispondente alle necessità di cassa ed i primi incassi riducono automaticamente lo scoperto.
- Enti soggetti al sistema di tesoreria unica: il tesoriere apre un conto corrente intestato all'ente, affidato per l'importo dell'anticipazione.
Alla chiusura della contabilità giornaliera, il tesoriere preleva da detto conto l'importo occorrente per compensare l'eventuale eccedenza del saldo negativo della giornata rispetto alle contabilità speciali dell'ente, presso la sezione di tesoreria provinciale dello stato: si tratta, cioè, di un introito nel conto di tesoreria, effettuato per iniziativa del tesoriere.Il primo saldo positivo ( riscossioni eccedenti i pagamenti del giorno ) che si registrerà successivamente, deve essere utilizzato innanzitutto per ripianare l'anticipazione.
Condizioni Economiche
La determinazione del tasso di interesse dell'anticipazione di tesoreria è lasciata alla contrattazione fra le parti.